Sez. 2, Sentenza n. 2809 del 01/12/1995 Ud. (dep. 16/03/1996) Rv. 204363 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo (materiale) | Comportamento di induzione - Elementi - Indicazione - Differenza con la costrizione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo (materiale)
Il fatto costitutivo del reato di concussione per induzione (art. 317 cod. pen.) è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste, ponendolo in una situazione di timore che non offre altre alternative perché potenzialmente esposto alle manovre ritorsive dell'agente; il comportamento del quale, a differenza che nell'ipotesi di concussione per costrizione (in cui vi è esplicita minaccia di danno), può consistere in ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo, nel quale, anche senza alcuna diretta allusione alla qualità o ai poteri del pubblico ufficiale, e perfino con un mero sintomatico atteggiamento, viene ingenerata la convinzione di dovere sottostare alle richieste che gli vengono rivolte.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)