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Sez. 6, Sentenza n. 11259 del 05/10/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 211745 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Concussione per costrizione e per induzione - Elementi distintivi ed elementi comuni - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211745-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso - in cui manca tale prospettazione -, raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)