Sez. L, Sentenza n. 2708 del 24/04/1985 (Rv. 440494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - OBBLIGO DEGLI IMPRENDITORI COMMITTENTI DI CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE UN TRATTAMENTO NON INFERIORE A QUELLO SPETTANTE AI PROPRI DIPENDENTI - AMBITO D'OPERATIVITÀ - DIPENDENTI DELLO APPALTATORE O OCCUPATI NELLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - OBBLIGO DEGLI IMPRENDITORI COMMITTENTI DI CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE UN TRATTAMENTO NON INFERIORE A QUELLO SPETTANTE AI PROPRI DIPENDENTI - AMBITO D'OPERATIVITÀ - DIPENDENTI DELLO APPALTATORE O OCCUPATI NELLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
L'Obbligo degli imprenditori che appaltano opere e servizi ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi) di corrispondere ai dipendenti dell'appaltatore, e in solido con quest'ultimo, un trattamento non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti opera solo nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore occupati nella specifica attività oggetto dell'appalto e non riguarda, quindi, i dipendenti dello stesso appaltatore che siano addetti ad un'attività diversa. (V 6212/81, mass n 416991; (V 3396/78, mass n 392841; (V 1946/75, mass n 375080; (V 2914/74, mass n 371352; (V 898/72, mass n 357139; (V 1790/70, mass n 347756).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)