Sez. 3, Sentenza n. 9608 del 10/09/1999 (Rv. 529801 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Assicurazione contro i danni da incendio - Sottoposizione dell'assicurato a procedimento penale per l'incendio - Pendenza di tale procedimento elevata a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo - Prescrizione del diritto all'indennità assicurativa - Decorso solo dal momento della conclusione del procedimento penale.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Qualora il contratto di assicurazione contro l'incendio configuri l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato riguardo all'evento coperto dall'assicurazione come condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità (al fine di garantire l'operatività dell'esclusione della copertura assicurativa per i sinistri causati da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso), la pendenza del processo penale impedisce l'inizio del decorso del termine di prescrizione, a norma dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)