Sez. 1, Sentenza n. 2264 del 24/02/1992 (Rv. 475907 - 01)
Prescrizione civile - Decorrenza | Assicurazione contro i danni derivanti da incendio - Contratto - Diritto all'indennità - Esercizio - Subordinazione alla condizione sospensiva dell'inizio di un giudizio penale a carico dell' assicurato per i fatti generatori del danno - Avveramento della condizione - Conseguenze.
Prescrizione civile - Decorrenza
In tema di assicurazione contro i danni derivanti da incendio quando le parti, all'atto della stipulazione del contratto, elevino a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto medesimo, fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, con la conseguenziale sospensione "medio tempore" del termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)