Sez. L, Sentenza n. 2738 del 18/03/1987 (Rv. 451846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI - SINDACATO SUI CRITERI DI GESTIONE E SULLE SCELTE IMPRENDITORIALI - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI - SINDACATO SUI CRITERI DI GESTIONE E SULLE SCELTE IMPRENDITORIALI - DIVIETO.*
Il controllo giudiziario sulla legittimità del licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro deve essere limitato all'accertamento della reale sussistenza dei motivi posti dal datore di lavoro a fondamento del recesso e non può estendersi al Sindacato sulla validità dei criteri di gestione dell'impresa e sulla scelta operata dall'imprenditore. (V 886/81, mass n 411398).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)