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Sez. L, Sentenza n. 2738 del 18/03/1987 (Rv. 451846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI - SINDACATO SUI CRITERI DI GESTIONE E SULLE SCELTE IMPRENDITORIALI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI - SINDACATO SUI CRITERI DI GESTIONE E SULLE SCELTE IMPRENDITORIALI - DIVIETO.*

Il controllo giudiziario sulla legittimità del licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro deve essere limitato all'accertamento della reale sussistenza dei motivi posti dal datore di lavoro a fondamento del recesso e non può estendersi al Sindacato sulla validità dei criteri di gestione dell'impresa e sulla scelta operata dall'imprenditore. (V 886/81, mass n 411398).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)