Sez. L, Sentenza n. 886 del 13/02/1981 (Rv. 411398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE DI IMPRESA EDILE PER GRADUALE ESAURIRSI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE APPALTATI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - SINDACATO IN ORDINE ALL'OPPORTUNITA ED ALLA CONGRUITA DELLE DETERMINAZIONI DELL'IMPRENDITORE - POTERE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE NON FITTIZIO DELLE RAGIONI DEDOTTE DALL'IMPRENDITORE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE DI IMPRESA EDILE PER GRADUALE ESAURIRSI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE APPALTATI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - SINDACATO IN ORDINE ALL'OPPORTUNITA ED ALLA CONGRUITA DELLE DETERMINAZIONI DELL'IMPRENDITORE - POTERE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE NON FITTIZIO DELLE RAGIONI DEDOTTE DALL'IMPRENDITORE - SUFFICIENZA.*
Nel caso di licenziamenti motivati dalla necessitata riduzione del personale di impresa edile, per essere in via di totale esaurimento i lavori di costruzione della stessa appalti, si e in presenza di un vero e proprio licenziamento collettivo, attinente alle necessita dimensionali dell'azienda, in relazione al quale la autorita giudiziaria non ha alcun potere di sindacare l'opportunita e la congruita delle determinazioni dell'imprenditore, essendo sufficiente, al fine di ritenere giustificato un tale licenziamento, l'accertamento, da parte del giudice, che le ragioni allegate dall'imprenditore medesimo siano sussistenti e costituiscano realmente la causa base dei licenziamenti, e non siano state, invece, fittiziamente addotte allo scopo di sottrarre dei licenziamenti individuali al controllo della ricorrenza delle condizioni di legge per essi stabilite. (V 3931/79, mass n 400394; (V 18/79, mass n 396094; (V 473/78, mass n 389768).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)