Sez. 3, Sentenza n. 5782 del 03/11/1982 (Rv. 423525 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - UBICAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE NEL COMUNE DELLA SEDE DISTACCATA DELLA PRETURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DEL CAPOLUOGO COMPIUTA DAL CREDITORE PROCEDENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - UBICAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE NEL COMUNE DELLA SEDE DISTACCATA DELLA PRETURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DEL CAPOLUOGO COMPIUTA DAL CREDITORE PROCEDENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La ripartizione dei compiti fra capoluogo del mandamento e Sede distaccata della pretura non attiene alla Competenza, bensì all'organizzazione interna dell'unico ufficio giudiziario. Conseguentemente, giudice competente per l'esecuzione, ai fini di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando i beni sottoposti ad esecuzione siano ubicati nel comune della Sede distaccata della pretura, è il pretore del mandamento, nel cui ambito rientrano le circoscrizioni territoriali delle Sezioni distaccate, e l'elezione di domicilio presso la Sede del capoluogo compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, escludendo il foro sussidiario della notificazione del precetto, sempre che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.. (V 1210/76, mass n 379899, sulla seconda parte; (V 2159/74, mass n 370508, sulla seconda parte; (V 197/71, mass n 349598, sulla prima parte; (Corte cost 84/73).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1923 num. 2785 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)