Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 06/04/1976 (Rv. 379899 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE CON L'ATTO DI PRECETTO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE RISULTANTE DA DETTA ELEZIONE - COMPETENZA SULL'OPPOSIZIONE - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO E STATO NOTIFICATO.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE CON L'ATTO DI PRECETTO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE RISULTANTE DA DETTA ELEZIONE - COMPETENZA SULL'OPPOSIZIONE - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO E STATO NOTIFICATO.*
Il debitore precettato, il quale intenda contestare la Competenza del giudice dell'esecuzione risultante dall'elezione di domicilio compiuta dal creditore, nell'atto di precetto, nel comune in cui quel giudice ha Sede, sul riflesso che per inesistenza di beni a lui appartenenti in tale luogo non sussiste la possibilita di procedere ivi a pignoramento mobiliare od immobiliare, deve proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto e stato notificato; cio in conformita all'interpretazione data dalla Corte costituzionale, con sentenza n 73 del 19 giugno 1973, all'art 480, terzo comma cod proc civ, nel dichiarare infondata la relativa questione di illegittimita costituzionale. (Conf 2159/74, mass n 370508).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)