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Sez. 3, Sentenza n. 2159 del 18/07/1974 (Rv. 370508 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE CON L'ATTO DI PRECETTO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE RISULTANTE DA DETTA ELEZIONE - COMPETENZA SULL'OPPOSIZIONE - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO E STATO NOTIFICATO.*
Stato
decisa il 1974-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370508-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE CON L'ATTO DI PRECETTO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE RISULTANTE DA DETTA ELEZIONE - COMPETENZA SULL'OPPOSIZIONE - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO E STATO NOTIFICATO.*

Il debitore precettato, il quale intenda contestare la Competenza del giudice dell'esecuzione risultante dall'elezione di domicilio compiuta dal creditore, nell'atto di precetto, nel comune in cui quel giudice ha Sede, sul riflesso che in tale luogo non sussista la possibilita di procedere a pignoramento mobiliare od immobiliare, deve proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato; cio in conformita all'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n 73 del 19 giugno 1973, nel dichiarare infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 480, terzo comma cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)