Sez. L, Sentenza n. 28 del 04/01/1978 (Rv. 389312 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA.*
Quando il giudice di appello accolga le conclusioni della consulenza tecnica di secondo grado, esponendo adeguatamente i motivi che lo hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, egli non ha l'Obbligo di confutare altresi in modo espresso e particolareggiato le risultanze dell'accertamento tecnico disposto dal giudice di primo grado, essendo una tale confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)