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Sez. L, Sentenza n. 28 del 04/01/1978 (Rv. 389312 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389312-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA.*

Quando il giudice di appello accolga le conclusioni della consulenza tecnica di secondo grado, esponendo adeguatamente i motivi che lo hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, egli non ha l'Obbligo di confutare altresi in modo espresso e particolareggiato le risultanze dell'accertamento tecnico disposto dal giudice di primo grado, essendo una tale confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)