Sez. L, Sentenza n. 2351 del 05/03/1987 (Rv. 451540 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISDETTA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - FUNZIONE - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE ILLEGITTIMA DEL TERMINE - FUNZIONE DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO - PROPOSIZIONE DOPO LA SCADENZA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISDETTA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - FUNZIONE - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE ILLEGITTIMA DEL TERMINE - FUNZIONE DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO - PROPOSIZIONE DOPO LA SCADENZA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - LIMITI.*
La disdetta del contratto di lavoro a tempo determinato (la quale ha il solo precipuo scopo di evitare la rinnovazione tacita del rapporto) non è equivalente al licenziamento, né l'apposizione illegittima di un termine di durata al contratto di lavoro assolve alla funzione del licenziamento; pertanto il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per impugnare il licenziamento non è invocabile ad integrazione delle Disposizioni della legge n. 230 del 1960 sul rapporto di lavoro a termine e quindi, anche decorso il termine suddetto, il lavoratore può chiedere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto, e la conversione del rapporto a termine invalido nel rapporto a tempo indeterminato (ed in Mancanza il risarcimento del danno) a meno che non sia riscontrabile un comportamento tacito delle parti che, in relazione alla durata e all'ampiezza della interruzione della prestazione lavorativa nonché al completo disinteresse mostrato da entrambe, implichi il loro mutuo consenso in ordine alla cessazione del rapporto. (V 2867/85, mass n 440616).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)