Sez. 5, Sentenza n. 2506 del 06/02/2006 (Rv. 586968 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Abbattimento dell'imposta nella misura stabilita dal quinto comma della norma - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non basta, per far luogo all'abbattimento dell'imposta nella misura stabilita dall'art. 53, quinto comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, la pendenza di una qualsivoglia controversia attinente al rapporto tributario e vertente su questioni non aventi ad oggetto una valutazione sull'esatta consistenza della base imponibile. A tal fine, occorre anche, in conformità del settimo comma del medesimo art. 53, che tale controversia riguardi o possa riguardare direttamente la liquidazione di cui si chiede la definizione agevolata. Ne consegue che il diverso valore della base imponibile - accertato o accertabile in esito alle controversie "di valutazione" eventualmente in corso, concernenti nella specie l'incidenza di passività ereditarie - non assume rilevanza in sede di applicazione dei benefici richiesti dal contribuente in relazione ad avvisi di liquidazione divenuti definitivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)