Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 27/04/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201336 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Vizi concernenti la motivazione - Travisamento del fatto - Limiti alla rilevabilità - Indicazione.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere
Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione, non può divenire giudice del contenuto della prova, e cioè assolvere un compito estraneo a quello istituzionalmente devolutogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, è stato espunto il travisamento di fatto dai vizi concernenti la motivazione, essendosi richiesto che eventuali contrasti siano interni alla motivazione stessa, così escludendosi la comparazione tra un dato della motivazione ed altro dato ad essa esterno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)