Sez. 2, Sentenza n. 13994 del 23/03/2006 Cc. (dep. 20/04/2006) Rv. 233460 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento a "specifici atti del processo" - Anche atti a contenuto probatorio - Nuovo vizio per travisamento della prova - Carattere di decisività del dato probatorio - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La nuova formulazione dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen., che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)