Sez. 1, Sentenza n. 6881 del 03/07/1999 (Rv. 528265 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Operazioni relative ai mutui concessi a favore della piccola industria e dell'artigianato - Disciplina ex art. 20 della legge n. 623 del 1959 - Carattere eccezionale - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623 (incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato) il quale, in deroga dell'art. 67 della legge fallimentare, esclude l'esperibilità della azione revocatoria dopo il decorso di dieci giorni dalla stipulazione dei relativi contratti, con riguardo ai mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine (ovvero dagli istituti di credito in genere ove utilizzino fondi statali o si avvalgano della garanzia dello Stato), contiene una disposizione di carattere eccezionale, operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge e, pertanto, non è suscettibile di estensione con riguardo ai mutui in favore di soggetti non esercenti attività artigiana o di piccola o media industria ovvero, comunque, non finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di impianti industriali, ancorché erogati da istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine (nella specie, una cooperativa a responsabilità limitata).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)