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Sez. 1, Sentenza n. 12185 del 30/05/2014 (Rv. 631410 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Provvedimento di revoca e successiva dichiarazione di fallimento - Proposizione di un autonomo reclamo avverso il solo decreto di revoca - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631410-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Il reclamo nei confronti del decreto di revoca del concordato preventivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza interesse della parte reclamante, ove non proposto anche avverso la successiva pronuncia di fallimento dell'imprenditore. Invero, in presenza di una sentenza di fallimento divenuta incontestabile in assenza di impugnazione, la procedura di concordato preventivo non è più ripristinabile, cosicché gli eventuali vizi del decreto di revoca, eventualmente fatti valere come unici motivi di censura, si traducono automaticamente in vizi della sentenza di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)