Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 02/04/2010 (Rv. 612624 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Consequenziale dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi alla pronuncia del giudice fallimentare un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale pronuncia di fallimento. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella specie, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un'istanza precedentemente proposta dai creditori, non assumeva alcun rilievo il venir meno del nesso di consequenzialità tra le due pronunce, derivante dalle modificazioni introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2006, che, abrogando implicitamente l'art. 162, secondo comma, della legge fall., poi espressamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, hanno escluso la possibilità di dichiarare d'ufficio il fallimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)