Sez. 2, Sentenza n. 9030 del 05/12/1987 (Rv. 456310 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE E CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI GROSSETO - COSTRUZIONI NELLA ZONA INDUSTRIALE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE IN ADERENZA O IN APPOGGIO - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE E CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI GROSSETO - COSTRUZIONI NELLA ZONA INDUSTRIALE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE IN ADERENZA O IN APPOGGIO - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 26 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale del comune di grosseto secondo cui le costruzioni nella zona industriale devono essere eseguite alla distanza di mt. 5 dal ciglio stradale e di mt. 10 dai confini delle "contigue proprietà" prescrive, con valore integrativo della disposizione dell'art. 873 cod. civ., unicamente la distanza da osservarsi, in tale zona, dal costruttore rispetto al confine della finitima proprietà altrui senza alcun riferimento alla costruzione ovvero al confine esterno di ogni singolo lotto così come originariamente delimitato, con la conseguenza che restano escluse le facoltà di costruire in aderenza o in appoggio o l'applicabilità del principio della prevenzione. Tale normativa, ispirata alla tutela di interessi generali, non è derogabile pattiziamente ed è perciò applicabile anche con riguardo al caso in cui una porzione di una preesistente costruzione, a seguito di un sopravvenuto atto di divisione di questa, venga ad insistere sul nuovo confine ad una distanza inferiore a quella su prescritta, che anche in tal caso la detta porzione è tenuta a rispettare. (V 6402/84, mass n 437981; (V 3736/82, mass n 421695; (V 1367/70, mass n 347102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)