Sez. U, Sentenza n. 1449 del 05/02/1993 (Rv. 480760 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Realizzazione della contrattazione decentrata di cui agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Pretesa di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di far parte della "delegazione trattante" - Diritto soggettivo proprio ed esclusivo del sindacato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
Alla stregua della disciplina del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (che, in conformità alle prescrizioni della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, ha recepito l'accordo sindacale relativo al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale), la pretesa di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di far parte della "delegazione trattante" (di cui all'art. 4), prevista nell'ambito del procedimento destinato a dar luogo alla realizzazione della contrattazione decentrata di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso d.P.R., configura una posizione di diritto soggettivo, proprio ed esclusivo del sindacato, essendo al riguardo escluso da tale disciplina qualsiasi aspetto autoritativo nel comportamento della parte pubblica. Conseguentemente, la controversia relativa alla violazione, da parte dell'ente regionale, di tale diritto - per la quale, a seguito dell'art. 6 della legge n. 146 del 1990, è consentito il ricorso all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 - è devoluta, anche alla stregua della normativa anteriore alla citata legge n. 146 del 1990, alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 art. 2, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 3, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 4, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)