Sez. L, Sentenza n. 616 del 17/01/2001 (Rv. 543232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento - Competenza per territorio - Luogo di adozione del comportamento contestato - Rilevanza - Luogo di adozione della relativa deliberazione del datore di lavoro - Ininfluenza - Pubblica amministrazione - Applicabilità alla stessa dei medesimi principi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a decidere sul ricorso proposto ai sensi del'art. 28 della legge n. 300 del 1970 si deve avere riguardo al luogo in cui viene posto in essere il comportamento asseritamente antisindacale, ancorché costituisca attuazione di una deliberazione assunta in luoghi diversi, trova applicazione anche in caso di determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, le quali in materia non possono considerarsi come esercizio di poteri amministrativi, ma quali atteggiamenti che non hanno valore e regime giuridico diversi da quelli di un privato datore di lavoro, stante la consistenza di diritti delle situazioni soggettive in materia deducibili da parte del sindacato. (Nella specie un'associazione sindacale del personale della scuola lamentava la mancata ammissione alla sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato, in base a decisione assunta al riguardo in sede ministeriale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)