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Sez. U, Sentenza n. 7179 del 22/07/1998 (Rv. 517410 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Sindacati - Titolarità di diritti di libertà e di attività - Sussistenza - Pubblico impiego - Partecipazione a trattative per il rinnovo di contratto - Poteri autoritativi della pubblica amministrazione nella scelta della controparte - Insussistenza - Conseguenze - Doglianze del sindacato circa l'esclusione dalle trattative - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Domanda di annullamento di atti amministrativi - Irrilevanza - Principio del petitum sostanziale - Facoltà del giudice di annullamento di atti amministrativi nel procedimento ex art. 28 legge n. 300/1970 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517410-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le organizzazioni sindacali sono titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività, non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, né in particolare sussiste un potere autoritativo di quest'ultima nell'individuazione delle associazioni sindacali con cui intraprendere le trattative per la stipula di accordi collettivi. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla contestazione mossa da un sindacato di pubblici dipendenti riguardo alla sua esclusione dalle trattative svolte dall'ARAN ai fini di un rinnovo contrattuale, senza deduzione della lesione anche di posizioni soggettive di pubblici dipendenti, né rileva il fatto che (in sede di ricorso al tribunale amministrativo regionale) la parte abbia chiesto l'annullamento di delibere dell'ARAN e di atti consequenziali e presupposti; trovano infatti applicazione il principio del "petitum" sostanziale e quello secondo cui nel procedimento per la repressione della condotta antisindacale non vige il divieto per il giudice ordinario di annullamento di atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)