Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007 (Rv. 600217 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Tra persona giuridica e autore materiale della violazione - Contestazione nei soli confronti dell'autore materiale - Interesse di quest'ultimo a dedurre la mancata contestazione - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. Infatti, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)