Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 05/08/1983 (Rv. 430154 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI E BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AVANZATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - INESISTENZA DEL DIRITTO PER IL QUALE ERA STATA TRASCRITTA LA DOMANDA GIUDIZIALE - INDAGINE SULLA NORMALE PRUDENZA DEL TRASCRIVENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI E BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AVANZATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - INESISTENZA DEL DIRITTO PER IL QUALE ERA STATA TRASCRITTA LA DOMANDA GIUDIZIALE - INDAGINE SULLA NORMALE PRUDENZA DEL TRASCRIVENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Qualora sia stata accertata l'inesistenza del diritto per il quale è stata trascritta la domanda giudiziale, il giudice, al fine di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla controparte ex art. 96 cod. proc. civ., è tenuto a compiere la indagine diretta a stabilire se il trascrivente abbia agito con la normale prudenza sulla prevedibilità dell'esito definitivo della controversia in ordine al fondamento del diritto per il quale gli era conferita la facoltà della trascrizione della relativa domanda giudiziale, senza che in siffatta indagine possa incidere l'accoglimento di domanda subordinata dell'attore, per la quale non era prevista la facoltà di trascrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)