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Sez. 3, Sentenza n. 8857 del 10/10/1996 (Rv. 500041 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Trascrizione di domanda giudiziale - Obbligo - Esclusione - Normale prudenza - Valutazione circa la effettiva fondatezza della domanda - Necessità.
Stato
decisa il 1996-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500041-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce un illecito, fonte della responsabilità risarcitoria regolata da tale disposizione processuale, la trascrizione di una domanda giudiziale - attività rappresentante una facoltà e non un dovere della parte - senza la normale prudenza, cioè senza adeguata valutazione critica circa la possibilità che il diritto fatto valere con la domanda effettivamente sussista e possa essere positivamente accertato in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)