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Sez. 3, Ordinanza n. 24356 del 04/06/2014 Cc. (dep. 10/06/2014) Rv. 259307 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Procedimento di esecuzione relativo all'applicazione della confisca - Svolgimento in camera di consiglio - Possibilità di trattazione in forma pubblica su richiesta di parte - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259307-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 666, 667, comma quarto, e 676 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma primo, e 117, comma primo, Cost. in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell'esecuzione lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica relativamente ai procedimenti in tema di applicazione della confisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)