Sez. L, Sentenza n. 13053 del 10/06/2014 (Rv. 631273 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Progetti approvati sotto la vigenza del d.lgs. n. 468 del 1997 ed eseguiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2000 - Disciplina applicabile - Conseguenze economiche.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In materia di lavori socialmente utili, gli enti utilizzatori che, alla data del 31 dicembre 1999, hanno in corso progetti con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, ed approvati sotto la vigenza del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, per poter continuare ad utilizzare, in attività socialmente utili, nel semestre 1° maggio - 31 ottobre 2000, i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 - entrato in vigore il 22 aprile 2000 -, devono necessariamente adottare la delibera di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 81 del 2000, in quanto la nuova disciplina non opera distinzione, ai fini della sua applicazione, tra attività iniziate e attività non ancora iniziate al momento della sua entrata in vigore, sicché la mancata ottemperanza alle previsioni del d.lgs. n. 81 del 2000 comporta che l'onere economico dell'attività lavorativa svolta ricade sugli enti pubblici utilizzatori e non sul Fondo per l'occupazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 1, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)