Sez. L, Sentenza n. 11766 del 01/08/2003 (Rv. 565618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo gravante sulla società - Scelta del regime convenzionale - Possibilità di versare i contributi secondo il regime convenzionale solo per alcuni soci - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In relazione all'obbligo contributivo gravante sulle cooperative di lavoro ed i soggetti ad esse assimilati ai fini della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 602 del 1970, è legittimo che la cooperativa, una volta richiesto di versare i contributi secondo il regime convenzionale di cui al primo comma, scelga, per alcuni soci, di effettuare la contribuzione non su base convenzionale, bensì secondo la retribuzione effettiva, in quanto in tal modo si consente di fruire di un trattamento previdenziale migliore a quei soci per i quali, avendo essi raggiunto un certo livello reddituale, non è necessario far ricorso al regime convenzionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)