Sez. L, Sentenza n. 3053 del 01/03/2003 (Rv. 560763 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo a carico della società - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 140, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti e, conseguentemente, sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 37, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 2, Regio Decr. 07/06/1928 num. 1343 art. 1, Regio Decr. 07/06/1928 num. 1343 art. 2, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)