Sez. 5, Sentenza n. 1842 del 25/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212353 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immutabilità del giudice - Declaratoria di nullità del rinvio a giudizio - Efficacia vincolante per il diverso collegio che emette la decisione - Esclusione - Fattispecie relativa a nullità a seguito di precisazione del P.M. sull'azione penale esercitata.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
In ipotesi di mutamento della persona del giudice, la declaratoria di nullità del rinvio a giudizio eventualmente pronunciata, non vincola il diverso collegio chiamato ad emettere la decisione, giacché altrimenti sarebbe violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art.525, comma 2, c.p.p. Tale principio consente infatti di far salva, ove compiuta da un diverso giudice, soltanto l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti all'ordinato svolgimento del processo e privi di valenza nel giudizio, quali la sospensione o il rinvio del dibattimento. (Nella specie il P.M., nella prima udienza di trattazione, aveva dichiarato di non aver voluto esercitare l'azione penale per uno dei reati imputati, e la Cassazione, rilevato che l'azione penale era irretrattabile ed il P.M. poteva chiedere l'assoluzione all'esito della discussione, essendo poi mutato il collegio ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)