Sez. 1, Sentenza n. 14063 del 28/05/2008 (Rv. 603412 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Richiesta di autorizzazione all'ingresso o permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Instaurazione del contraddittorio - Legittimazione passiva nei diversi gradi del giudizio - Modalità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M.: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)