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Sez. 1, Sentenza n. 8157 del 03/07/1992 (Rv. 478019 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Termine - In genere | Termine per la formulazione dei capitoli e la indicazione dei testimoni - Concessione - Omissione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478019-01

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Termine - In genere

La concessione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 244 terzo comma cod. proc. civ. di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale e alle persone da interrogare costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale, che, come tale, essendo esercitata in base ad un criterio di opportunità e di prevalente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, non abbisogna di apposita motivazione. Pertanto il mancato esercizio di tale facoltà - che opera in egual modo anche con riguardo al giudizio di appello, senza che risulti derogata dall'art. 356 cod. proc. civ. o incompatibile con le strutture e la funzione del giudizio di secondo grado e salva soltanto la spettanza, in tale grado, al Collegio dei poteri assegnati, in tema di ammissione delle prove, al giudice istruttore nel giudizio di primo grado - non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)