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Sez. U, Sentenza n. 2 del 13/01/1995 Cc. (dep. 20/04/1995) Rv. 200512 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Possesso ingiustificato di valori - Confisca - Obbligatorietà - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200512-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

La confisca del danaro, il cui possesso ingiustificato integra il reato di cui all'art. 708 cod. pen., è obbligatoria e deve essere necessariamente ordinata, ai sensi degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., e 445, comma primo, cod. proc. pen., anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti. Invero la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sè, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi, come nel caso del danaro, intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. (Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale sottoposta al suo esame la Corte ha altresì osservato in motivazione che una diversa conclusione determinerebbe una situazione assurda, perché si imporrebbe la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la provenienza e la cui detenzione, costituente per il passato reato, verrebbe per il futuro ad essere legittimata proprio dal provvedimento giudiziale di restituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)