Sez. 5, Sentenza n. 11737 del 27/05/2011 (Rv. 618227 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Computo per i mesi di competenza - Esposizione delle detrazioni in dichiarazione presentata oltre il termine di trenta giorni - Conseguenze - Perdita del diritto alla detrazione - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, perde il diritto alle detrazioni il contribuente che, pur avendole computate per i mesi di competenza, abbia poi presentato la dichiarazione, nella quale le aveva esposte, con un ritardo superiore ai trenta giorni, in quanto, scaduto tale termine, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis"), va considerata a tutti gli effetti omessa, senza possibilità di sanatoria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)