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Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 12/07/1965 (Rv. 312730 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - TRATTAMENTO ENASARCO.*
Stato
decisa il 1965-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312730-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - TRATTAMENTO ENASARCO.*

Anche sotto l'impero del vigente codice civile, l'indennita spettante all'agente di commercio, in caso di scioglimento del rapporto a tempo indeterminato per causa a lui imputabile (art. 1751 cod.civ.), si identifica con quella gia prevista dall'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, in quanto essa, per il suo carattere obbligatorio e previdenziale, e idonea a garantirne il piu sicuro ed agevole conseguimento, e va erogata dall' enasarcò con le consuete modalita, sulla base, peraltro, dei criteri previsti dall'art. 1751 cod.civ. e sostitutivi dei massimali fissati dal suddetto accordo-cio porta ad escludere ogni Azione diretta dall'agente verso il preponente, sia per conseguire l'indennita anzidetta, sia per fare acquisire all' ENASARCO i contributi eventualmente non versati. (V. 405/63, 3345/62, 1378/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)