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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019 (Rv. 655900 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio lavoratore di cooperativa - Tutela previdenziale Inail - Spettanza - Lavoro prestato - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655900-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione dell'occasione di lavoro per la tutela previdenziale INAIL spettante al socio lavoratore di cooperativa, non rileva la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, bensì il tipo di lavoro effettivamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un socio lavoratore che si recava fuori sede per procedere alla stipula di un contratto, sul rilievo che tale attività, svolta in qualità di presidente del cda della cooperativa, avesse natura imprenditoriale, per aver omesso di considerare che il potere di rappresentanza della cooperativa fosse connaturato alla sua veste di impiegato quadro, preposto alla gestione tecnica dei servizi di pulizia).

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)