Sez. 3, Sentenza n. 16351 del 15/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231512 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Combustibile da rifiuto - Riferibilità anche ai rifiuti urbani - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, va qualificato quale combustibile da rifiuto (c.d. CDR) non soltanto quello ottenuto da rifiuti urbani, atteso che la legge 31 luglio 2002 n. 179 ha inserito il CDR quale combustibile senza il riferimento esclusivo ai rifiuti urbani e che ai sensi del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 è consentita l'utilizzazione dei rifiuti sanitari (che hanno natura di rifiuti speciali) per la produzione di energia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Legge 31/07/2002 num. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)