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Sez. L, Sentenza n. 14970 del 27/11/2001 (Rv. 550599 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Termine di novanta giorni per la relativa corresponsione, previsto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980 - Vigenza fino all'effettiva cessazione di esistenza dell'OPAFS - Determinazione del momento di verificazione di tale ultimo evento.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550599-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

In materia di pagamento dell'indennità di buonuscita dei dipendenti ferroviari va precisato che l'art. 7, comma terzo, della legge n. 75 del 1980, con il quale il termine della relativa corresponsione è stato fissato in novanta giorni ha conservato efficacia, anche attraverso la sua conferma da parte dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985, fino a quando l'OPAFS non ha cessato definitivamente di esistere. Ciò è avvenuto con l'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito nella legge n. 204 del 1995 che ha previsto il subentro della FFSS SpA al suddetto ente, infatti, pur avendo l'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge n. 537 del 1993 formalmente disposto la soppressione dell'OPAFS a decorrere dall'1 giugno 1993, esso ha nel contempo previsto che il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa avrebbe curato il trasferimento del patrimonio e dei rapporti attivi e passivi di essa alla FFSS SpA, sicché i rapporti stessi fino all'avvenuto trasferimento sono rimasti nella titolarità dell'OPAFS medesima che, quindi, ha continuato ad esistere fino al suddetto momento.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)