Sez. L - , Sentenza n. 2432 del 29/01/2019 (Rv. 652568 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi agricoli - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Data di presentazione delle denunce da parte del datore di lavoro - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunzie periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi, dal momento che, per il "favor debitoris" costituente la "ratio" di tali previsioni, l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 com. 14, Legge 29/02/1988 num. 48, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18, Decreto Legisl. 12/11/1998 num. 422 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)