Sez. 1, Sentenza n. 1747 del 06/07/1966 (Rv. 323406 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI DEL GIUDIZIO - TERZO CHE HA RICEVUTO PER ERRORE LA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - LEGITTIMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI DEL GIUDIZIO - TERZO CHE HA RICEVUTO PER ERRORE LA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - LEGITTIMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Parte del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda con il ricorso e colui contro il quale la domanda stessa e stata diretta, questi e, quindi, l'unico legittimato a contestare la regolarita della notificazione del decreto ingiuntivo. Pertanto, va dichiarata improponibile l'opposizione che sia stata proposta, a quell'unico fine, dal terzo che per errore abbia ricevuto la notificazione del decreto stesso. -nella specie e stato ritenuto che non e legittimata a proporre opposizione, nel proprio nome e interesse, al decreto ingiuntivo emesso contro un, impresa individuale, ed a questa notificato, una societa a responsabilita limitata che faccia uso di una denominazione sociale quasi identica a quella dell'impresa ingiunta, quando il giudice del merito, alla stregua delle risultanze di causa, con apprezzamento incensurabile, si convinca dell'esistenza di due imprese diverse, individuale l'una e sociale l'altra, accertando per di piu che il rapporto sostanziale in base al quale e stata pronunciata l'ingiunzione si riferiva all'impresa individuale - che non aveva spiegato opposizione al decreto ingiuntivo - e non all'impresa sociale opponente-.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)