Sez. L, Sentenza n. 4540 del 22/04/1995 (Rv. 491979 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Indicazione della parte come società per azioni anziché come società in nome collettivo - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
L'indicazione in un ricorso per cassazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che - conformemente alla realtà - come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, rilevando che non era stata dedotta l'esistenza di diverse società con denominazione simile; che era già stata precisata la sentenza impugnata; che il medesimo errore, già contenuto nell'atto di appello, non aveva impedito alla società di esplicare le sue difese e si era riflesso nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)