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Sez. L, Sentenza n. 979 del 30/01/1992 (Rv. 475503 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Intervento - Chiamata in causa di terzo | Ipotesi di garanzia impropria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475503-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Intervento - Chiamata in causa di terzo

La chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., consentita, ai sensi dell'art. 420, comma nono, cod. proc. civ., anche in una controversia di lavoro, concerne sia l'ipotesi di garanzia propria (che sussiste anche quando fra le due domande esista una connessione obiettiva dei diversi titoli, nel senso che l'uno è concatenato all'altro, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di garanzia) sia l'ipotesi di garanzia impropria, con la conseguenza, peraltro, che, in tale seconda ipotesi, il "simultaneus processus" (innanzi al giudice del lavoro) è attuabile solo ove il giudice competente per la causa principale sia competente a conoscere anche dell'altra, in quanto lo spostamento di competenza è ammesso solo per la garanzia propria, non essendo derogabili, nell'ipotesi di garanzia impropria, i normali criteri di competenza per valore e territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)