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Sez. L, Sentenza n. 5863 del 01/07/1997 (Rv. 505601 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Art. 40, nuovo testo, cod.proc.civ. - Causa principale proposta contro l'I.N.A.I.L. - Causa accessoria proposta contro altri convenuti - Trattazione di entrambe con il rito speciale del lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505601-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

L'istituto della garanzia propria (che trova il suo fondamento in un obbligo, legale o contrattuale, di rilevare dall'azione proposta contro il garantito, come nel caso di coobbligati solidali) ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande, ovvero quando, ancora, unico sia il fatto generatore della responsabilità sì come prospettata tanto con l'azione principale che con quella di regresso. Ne consegue che, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 40 cod.proc.civ., nuovo testo, tanto la causa principale promossa nei confronti dell'I.N.A.I.L., quanto quella accessoria contestualmente proposta contro altri convenuti, devono essere trattate con il rito speciale del lavoro, rientrando indiscutibilmente nella competenza di questo giudice (che non potrà, pertanto, dichiararsi incompetente "in parte qua") la causa principale, ed a nulla rilevando la eventuale pendenza, dinanzi ad altro giudice (nella specie, il tribunale) di altra azione di risarcimento proposta nei confronti dei medesimi soggetti (ad esclusione dell'I.N.A.I.L.) convenuti nel giudizio "de quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)