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Sez. 5, Sentenza n. 1918 del 30/01/2007 (Rv. 597026 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Termine - Norma sulla decadenza vigente all'epoca di presentazione della domanda o entrata in vigore durante il decorso del termine originario - Applicabilità - Novella relativa al termine recata all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Fattispecie - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597026-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette, la proponibilità dell'azione per il rimborso del credito d'imposta è regolata, in conformità ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, dalla norma sulla decadenza vigente alla data in cui fu presentata la domanda di rimborso, o da quella entrata in vigore durante il decorso del termine originario. Ne consegue che la norma dell'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che amplifica il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, entrata in vigore allorché il termine originario (come nel caso di specie) era già spirato, non vale a prolungarlo, così da evitare la decadenza, non essendo dotata, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)