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Sez. L, Sentenza n. 4672 del 21/04/1993 (Rv. 481949 - 01)

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno | Dovere di correttezza del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. - Onere probatorio del debitore - Oggetto - Presupposto di tale dovere - Obbligo di iniziare un'azione giudiziaria - Inclusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481949-01

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno

Il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 cod. civ. (norma inapplicabile ove non siano dimostrati dal debitore la condotta colposa del creditore ed il nesso di causalità fra tale condotta ed il prodursi del danno) presuppone un'attività che avrebbe avuto il risultato certo di evitare o ridurre il danno e non implica l'obbligo d'iniziare un'azione giudiziaria, non essendo il creditore tenuto ad un'attività gravosa o implicante rischi e spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)