Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997 (Rv. 506789 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità professionale dell'avvocato - Dovere di correttezza del danneggiato - Limiti Obbligo del cliente di intraprendere un'azione giudiziaria aggiuntiva - Configurabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
In relazione a fattispecie di responsabilità professionale di un avvocato nei confronti del cliente, non rientra tra i doveri di correttezza di quest'ultimo ex art. 1227 cod. civ., quello di intraprendere un'azione giudiziaria aggiuntiva con accollo dei costi e dei rischi relativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)