Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001 (Rv. 548564 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Contratto di assicurazione contro i furti - Clausole imponenti specifiche misure di difesa del bene protetto - Natura - Adozione delle misure previste - Elemento costitutivo del diritto all'indennizzo - Configurabilità - Prova - Onere dell'assicurato.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE
Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)