Sez. 6, Sentenza n. 3419 del 11/09/1997 Cc. (dep. 12/11/1997) Rv. 208829 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Basata su intercettazioni - Mancanza del decreto autorizzativo - Possibilità del GIP di disporre la misura - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Nel caso in cui la misura cautelare è richiesta dal Pubblico ministero sulla base delle risultanze di intercettazioni, poiché il decreto che ha autorizzato l'intercettazione consente di controllare la legittimità delle intercettazioni effettuate, ma è irrilevante al fine di valutare l'entità degli indizi esistenti a carico dell'indagato, correttamente il giudice per le indagini preliminari può disporre la misura cautelare anche in assenza di un tale decreto, se non vi è motivo alcuno di ritenere che le intercettazioni non siano state effettuate legittimamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)