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Sez. 6, Sentenza n. 1304 del 13/12/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223461 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Mancata trasmissione al gip e al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche - Successiva acquisizione degli stessi da parte del Tribunale del riesame - Inutilizzabilità dei risultati - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223461-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare -, successivamente acquisiti dallo stesso Tribunale (e posti a disposizione della difesa), non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, considerato che gli atti che devono essere presentati al giudice, ex art.291 cod. proc. pen., sono "gli elementi su cui la richiesta si fonda" e che tali sono i risultati della prova e non gli atti concernenti i mezzi di ricerca di essa e che, d'altro canto, il g.i.p. che dispone la misura cautelare non ha ragione alcuna di dubitare di esistenza e legittimità del pregresso provvedimento per essere stato esso emesso dal suo ufficio, se non addirittura per averlo emesso personalmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)