diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25961 del 05/12/2011 (Rv. 620886 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Presupposti - Stato d'impotenza economico patrimoniale - Dipendenza da rapporti debitori accertati da giudice non ordinario - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620886-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

La dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde dall'indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore (essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti) e può, quindi, essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)